Un imputato ha proposto ricorso contro una sentenza di patteggiamento per reati di droga, lamentando un vizio di motivazione riguardo la mancata valutazione delle cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017, le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., tra cui non rientra il vizio di motivazione. La decisione sottolinea la natura limitata dei mezzi di impugnazione in questo rito speciale.
Continua »