Una società, dopo aver ricevuto e poi rinunciato a un contributo pubblico, si opponeva alla richiesta di restituzione del Ministero, eccependo la prescrizione. La Cassazione, con l'ordinanza n. 12362/2024, ha stabilito due principi fondamentali: 1) il termine di prescrizione per la restituzione decorre non dalla rinuncia del privato, ma dal successivo decreto di revoca dell'amministrazione; 2) ha accolto il ricorso sul tema della buona fede accipiens, chiarendo che questa è presunta e la successiva rinuncia al beneficio non dimostra automaticamente la malafede al momento della ricezione. Pertanto, gli interessi non decorrono dal giorno del pagamento ma dalla domanda giudiziale, salvo prova contraria della malafede.
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