Un padre ha chiesto il rilascio di un immobile pubblico, sostenendo che il figlio lo occupasse senza titolo. Il figlio si è opposto presentando la voltura del contratto di locazione a proprio nome, disposta dall'ente gestore. La Corte d'Appello ha dato ragione al figlio, ritenendo valido il suo titolo di detenzione. Il padre ha fatto ricorso in Cassazione, contestando l'ammissibilità dell'appello del figlio (inizialmente qualificato come reclamo) e la produzione del nuovo documento. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'errore sul nome dell'atto non ne comporta la nullità se lo scopo è raggiunto. Inoltre, ha stabilito che la mancata revoca formale della precedente assegnazione alloggio popolare al padre non cancella la validità del nuovo titolo del figlio. Vince il figlio, che mantiene l'alloggio.
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