La Procura della Repubblica ha contestato il decreto di liquidazione del compenso emesso a favore del difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione formale dell'atto. Il Tribunale ha respinto l'opposizione per tardività, poiché risultava l'annotazione di trasmissione del fascicolo alla Procura quasi due anni prima del ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'annotazione nel fascicolo garantisce la conoscibilità effettiva del provvedimento e fa decorrere i termini di decadenza. Inoltre, il ricorso è stato presentato ben oltre il termine lungo semestrale previsto per tutte le decisioni giudiziarie, rendendo definitivo il compenso liquidato al legale.
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