La Procura della Repubblica si opponeva al decreto di liquidazione del compenso di un avvocato in regime di gratuito patrocinio, ma presentava il ricorso quasi due anni dopo l'emissione del provvedimento. La Procura sosteneva di non aver mai ricevuto una comunicazione formale e che, quindi, il termine per opporsi non fosse mai iniziato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: anche in assenza di notifica, si applica il cosiddetto 'termine lungo per impugnazione' di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. L'opposizione, presentata ben oltre questo limite, è stata giudicata tardiva e quindi inammissibile per garantire la certezza del diritto.
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