Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile, senza udienza, la richiesta di riabilitazione penale presentata da un cittadino condannato nel 1995 con patteggiamento. Secondo i giudici, l'avvenuta estinzione automatica del reato escludeva qualsiasi interesse alla riabilitazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'interessato, evidenziando che l'estinzione automatica non cancella la condanna dal casellario giudiziale, lasciando intatto l'interesse a ripulire la propria fedina penale per motivi professionali. Di conseguenza, la Suprema Corte ha stabilito che la domanda non poteva essere liquidata frettolosamente come manifestamente infondata. I giudici di legittimità hanno quindi annullato il provvedimento, ordinando al Tribunale di Sorveglianza di valutare nuovamente il caso seguendo la corretta procedura partecipata.
Continua »