Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca affidamento in prova con efficacia retroattiva nei confronti di un condannato. L'uomo ha violato le prescrizioni imposte svolgendo, senza alcuna autorizzazione, una mansione lavorativa dichiarata inidonea dai giudici e caratterizzata da irregolarità fiscali. Il soggetto ha proposto ricorso per cassazione contestando la decisione e lamentando la mancata concessione della detenzione domiciliare con permesso di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le violazioni gravi, commesse a brevissima distanza dall'inizio della misura, dimostrano la totale assenza di reale adesione al percorso rieducativo. Di conseguenza, il condannato perde interamente il beneficio espiativo maturato, deve scontare la pena residua in carcere e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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