Un condannato, dopo l'esito positivo dell'affidamento in prova, ha presentato richiesta di estinzione della pena pecuniaria affermando di trovarsi in gravi difficoltà economiche e di vivere a carico della compagna. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza, accertando tramite gli organi di polizia che il soggetto lavorava regolarmente all'estero e non aveva allegato idonea documentazione patrimoniale. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso. I giudici di legittimità hanno ribadito che le disagiate condizioni economiche non coincidono con la totale indigenza, ma richiedono la prova oggettiva che il pagamento comprometta il bilancio domestico. Non avendo il richiedente fornito riscontri documentali sui propri redditi reali e familiari a fronte delle risultanze investigative estere, l'istanza non può essere accolta.
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