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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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907 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Vincolo della continuazione: negato lo sconto ai killer del clan
Il Ricorrente, condannato per associazione mafiosa e diversi omicidi, ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per ottenere uno sconto di pena. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta, rilevando che gli omicidi, commessi a distanza di anni, erano frutto di decisioni estemporanee e non programmati fin dall'inizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il vincolo della continuazione tra reato associativo e singoli reati fine richiede una pianificazione specifica e unitaria fin dal momento dell'ingresso nel clan. La semplice utilità dei delitti per l'associazione non basta a dimostrare un unico disegno criminoso originario.
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Continuazione dei reati: perché il tempo cancella lo sconto
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione dei reati per due condanne distinte, relative alla spedizione di un'arma e di sostanze stupefacenti tramite lo stesso corriere. Il Tribunale ha respinto la richiesta evidenziando la diversità dei reati e un intervallo temporale superiore a due anni. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che la continuazione dei reati richiede una programmazione iniziale unitaria. La distanza di oltre due anni fa presumere l'assenza di un unico disegno criminoso originario, escludendo così lo sconto di pena. Il Condannato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Giudice dell’esecuzione: udienza fissata ma ricorso inammissibile
Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di due diverse sentenze di condanna. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta durante l'udienza camerale. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'inammissibilità potesse essere dichiarata solo prima dell'udienza con decreto motivato e non successivamente. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il Giudice dell'esecuzione può dichiarare l'inammissibilità in ogni stato e grado del procedimento, anche all'esito dell'udienza già fissata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: no allo sconto se i furti sono distanti
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diversi illeciti contro il patrimonio commessi a distanza di tempo. Il Tribunale di Cuneo, in veste di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che una distanza temporale di ben cinque anni tra i fatti e la diversità del modus operandi escludono l'esistenza di un unico disegno criminoso iniziale. Per applicare il reato continuato non basta che i reati siano della stessa categoria, ma serve un programma specifico concepito prima del primo reato. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: il tempo cancella lo sconto di pena
Il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di un cittadino volta a ottenere il riconoscimento della continuazione dei reati tra due condanne per spaccio di sostanze stupefacenti commessi a distanza di cinque anni l'uno dall'altro. Di conseguenza, il giudice ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata valutazione dell'omogeneità delle condotte. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la continuazione dei reati richiede un unico disegno criminoso programmato fin dall'inizio. La distanza temporale di cinque anni dimostra invece una semplice abitualità a delinquere e non un piano unitario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se c’è solo abitudine
Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di applicare la continuazione dei reati formulata da una condannata per due diverse sentenze irrevocabili legate allo spaccio di stupefacenti. La ricorrente sosteneva che i fatti, commessi a distanza di anni (nel 2009 e nel 2013), rientrassero in un unico programma delinquenziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la continuazione dei reati richiede la prova di un medesimo disegno criminoso concepito fin dal principio. La semplice ripetizione nel tempo di condotte illecite simili, caratterizzate da modalità e sostanze diverse, dimostra un'abitualità a delinquere e non una pianificazione unitaria preventiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato o vizio di abitudine: negato lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per due condanne irrevocabili legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, rilevando la mancanza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la distanza temporale di oltre due anni tra i fatti, le diverse modalità operative e i contesti differenti dimostrano una semplice abitualità a delinquere e non un reato continuato pianificato fin dal principio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: perché l’arresto cancella lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diversi reati contro il patrimonio commessi in tempi e luoghi vicini. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, evidenziando la diversità del modus operandi e l'interruzione del programma criminoso dovuta all'applicazione di una misura cautelare tra i vari illeciti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la vicinanza temporale e spaziale non basta a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, specialmente se intervengono arresti o misure cautelari che spezzano inevitabilmente la pianificazione originaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Droga e reati distanti: esclusa l’unicità di disegno criminoso
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contro il rifiuto di riconoscere la continuazione tra diversi reati di droga. La difesa sosteneva la sussistenza dell'unicità di disegno criminoso per via della vicinanza geografica e temporale delle condotte. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del giudice dell'esecuzione. I giudici hanno chiarito che la distanza temporale di due anni, la diversità dei complici e i differenti contesti criminali escludono un disegno unitario preventivo. La semplice somiglianza dei reati non basta a dimostrare una programmazione originaria, configurando invece una scelta di vita delinquenziale generica. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: furti ripetuti ma niente sconto di pena
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del Condannato di applicare la disciplina del reato continuato a tre diverse sentenze per furto aggravato. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i reati presentassero la stessa qualificazione giuridica e modalità simili. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per configurare il reato continuato non basta la somiglianza dei reati, ma serve un unico disegno criminoso concepito prima del primo furto. Nel caso specifico, le diverse modalità operative e la partecipazione di complici sempre differenti dimostrano che si è trattato di decisioni occasionali, prese di volta in volta. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: perché la propensione a delinquere non basta
Il Tribunale di Verona, come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato per diversi episodi di truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta commessi da un soggetto nell'arco di tre anni. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'omogeneità dei reati e la vicinanza temporale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per configurare il reato continuato non basta la generica propensione a delinquere o il comune fine di lucro. È invece necessaria la prova di un unico disegno criminoso, ideato fin dal primo reato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto di pena se passano anni
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati tra una condanna per ricettazione del 2010 e successive condanne per ricettazione e riciclaggio del 2013. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa della notevole distanza temporale (tre anni) e della mancanza di prove circa un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la continuazione dei reati richiede la prova che tutti gli illeciti fossero programmati fin dall'inizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto di pena senza disegno unitario
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione della Corte di Appello, che ha respinto la richiesta di applicazione del reato continuato in fase esecutiva. Il richiedente sosteneva che due diverse condanne per spaccio di stupefacenti, commesse a distanza di un anno, dovessero essere unificate sotto un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che l'identità del titolo di reato non basta a dimostrare il reato continuato. È necessaria la prova di una programmazione unitaria iniziale, esclusa in questo caso a causa della distanza temporale e delle diverse modalità operative dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: no allo sconto se i fatti sono distanti
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra una condanna per ricettazione del 2016 e una per furto aggravato del 2019. Il Tribunale di Castrovillari ha rigettato l'istanza per mancanza di un disegno criminoso unitario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'omogeneità dei reati e l'irrilevanza della distanza temporale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un programma unitario concepito fin dal primo reato. Nel caso specifico, la distanza di tre anni tra i fatti e la circostanza che il secondo reato sia avvenuto dopo il processo per il primo escludono qualsiasi legame progettuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione dei reati negata se manca il piano unitario
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione dei reati per cinque sentenze di condanna relative a furto, danneggiamento ed evasione. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta evidenziando la mancanza di un unico disegno criminoso, data la diversità dei reati e dei contesti temporali. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione denunciando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la continuazione dei reati richiede una preventiva e specifica programmazione delle condotte criminose. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto di pena per chi delinque per abitudine
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse condanne per truffa, ricettazione e false dichiarazioni sul gratuito patrocinio. Il Tribunale ha respinto la richiesta, rilevando che i reati non derivavano da un unico progetto iniziale, bensì da una spiccata abitualità a delinquere. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del Condannato. La Suprema Corte ha ribadito che la continuazione dei reati richiede la prova di un disegno criminoso unitario programmato fin dal primo reato, elemento assente in questo caso caratterizzato da reati commessi in tempi e luoghi diversi. Il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: annullata la pena se mancano i singoli calcoli
Il Condannato ha proposto ricorso contro l'ordinanza del GIP che, nel riconoscere il vincolo del reato continuato tra due condanne, ha rideterminato la pena complessiva senza specificare la pena base e i singoli aumenti per i reati satellite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice deve sempre calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite. Inoltre, in caso di sanzioni eterogenee, l'aumento per il reato satellite deve rispettare il principio di legalità e il favor rei. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento impugnato, rinviando il caso al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio.
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Rideterminazione della pena: nessun taglio con sanzione già minima
Il Condannato ha richiesto la rideterminazione della pena di sei anni di reclusione per l'acquisto di oltre quindici chili di cocaina, invocando una pronuncia della Corte Costituzionale che ha ridotto il minimo edittale per le droghe pesanti da otto a sei anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, al momento della consumazione del reato nel 2006, la legge applicabile prevedeva già il minimo edittale di sei anni di reclusione. Di conseguenza, la successiva decisione della Corte Costituzionale non poteva produrre alcun effetto favorevole sulla sanzione già inflitta, in quanto calcolata su una cornice sanzionatoria identica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Errore materiale nel calcolo della pena: rigettato il ricalcolo
Il Ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che respingeva la richiesta di ricalcolo del cumulo delle sanzioni. Secondo il condannato, vi era un errore materiale nel calcolo della pena complessiva, poiché non era stata applicata correttamente la continuazione per alcuni reati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'applicazione di una pena illegittima ma favorevole all'imputato costituisce un errore di giudizio e non un errore materiale nel calcolo della pena. Di conseguenza, tale errore non può essere corretto in peggio per il condannato in assenza di un ricorso del Pubblico Ministero, per via del divieto di riforma in peggio. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Continuazione dei reati: la Cassazione impone lo scorporo della pena
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva applicato la continuazione dei reati tra diverse sentenze di condanna definitive. Il ricorrente lamentava un calcolo errato degli aumenti di pena. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice, prima di calcolare la nuova pena complessiva, deve scorporare i singoli reati precedentemente uniti per individuare il reato più grave e applicare i relativi aumenti sui reati satellite. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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