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Art. 65 T.F.U.E.

12 provvedimenti

Rimborso ritenuta dividendi: fondi USA battono il fisco italiano
Un fondo di investimento statunitense ha richiesto il rimborso ritenuta dividendi per le tasse pagate in Italia tra il 2007 e il 2010. Il fondo ha subito una ritenuta del 15% in base all'accordo bilaterale Italia-USA, mentre i fondi italiani pagavano un'imposta sostitutiva del 12,5%. I giudici di merito hanno negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del fondo estero. I giudici hanno stabilito che la differenza di aliquota viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali, che si applica anche ai paesi extra-UE. La tassazione del paese d'origine non rileva per escludere la discriminazione. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Tassazione dei dividendi esteri: fondi USA battono il Fisco
Un fondo di investimento statunitense ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso delle ritenute applicate sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010. Il fondo lamentava una discriminazione rispetto ai fondi italiani, tassati con un'aliquota inferiore (12,5% o 5%) rispetto al 15% previsto dalla Convenzione Italia-USA. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la tassazione dei dividendi esteri non può essere discriminatoria rispetto a quella interna. Il principio di libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE) si applica anche ai rapporti con Paesi terzi. Di conseguenza, l'aliquota nazionale più favorevole del 12,5% deve applicarsi anche al fondo americano, rendendo irrilevante il regime fiscale vigente negli Stati Uniti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Tassazione dei dividendi esteri: il fondo USA batte il fisco
Un fondo di investimento statunitense ha contestato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria sulla richiesta di rimborso delle ritenute subite sui dividendi azionari italiani tra il 2007 e il 2010. Il fondo lamentava una discriminazione rispetto ai fondi italiani, poiché i suoi dividendi erano tassati al 15% in base alla Convenzione bilaterale, mentre i fondi nazionali beneficiavano di un'aliquota del 12,5%. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo estero, stabilendo che la tassazione dei dividendi esteri non può essere più gravosa di quella interna. Questo trattamento differenziato viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali, applicabile anche ai paesi terzi. La Corte ha chiarito che il confronto deve basarsi solo sulle regole fiscali italiane, senza considerare le tasse applicate nello Stato estero.
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Libera circolazione dei capitali: fisco italiano battuto da fondo USA
Un fondo d'investimento statunitense ha richiesto il rimborso delle ritenute del 15% applicate sui dividendi distribuiti da società italiane nel 2010. Il fondo lamentava una discriminazione rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'imposta sostitutiva inferiore (12,5%), in violazione del principio di libera circolazione dei capitali. I giudici di merito avevano respinto la richiesta valorizzando la convenzione bilaterale Italia-USA. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del fondo estero. La Corte ha chiarito che le norme europee sulla libera circolazione dei capitali si applicano anche ai paesi terzi e vietano trattamenti fiscali nazionali più gravosi per i non residenti. La presenza di un trattato bilaterale non giustifica la disparità, poiché l'aliquota del 15% rappresenta solo un limite massimo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Libera circolazione dei capitali: rimborsati i dividendi USA
Un fondo di investimento statunitense ha richiesto il rimborso delle ritenute del 15% applicate sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010, lamentando una discriminazione rispetto ai fondi italiani, tassati al 12,5%. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo estero, stabilendo che la differenza di trattamento viola il principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 T.F.U.E. I giudici hanno chiarito che le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni non possono giustificare restrizioni discriminatorie contrarie al diritto dell'Unione Europea. Inoltre, la comparazione per valutare la discriminazione deve basarsi esclusivamente sulla normativa dello Stato in cui avviene l'investimento, senza considerare la tassazione applicata nello Stato di residenza del fondo estero. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo.
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Libera circolazione dei capitali: fisco italiano battuto da fondo USA
Un fondo di investimento con sede negli Stati Uniti ha richiesto il rimborso delle maggiori ritenute subite sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010. Il fisco italiano aveva applicato l'aliquota del 15% prevista dalla convenzione bilaterale, mentre i fondi italiani pagavano solo il 12,5%. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo estero, stabilendo che questa disparità viola il principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 del TFUE. I giudici hanno chiarito che le norme europee si applicano anche ai rapporti con Stati terzi e che i trattati internazionali non possono giustificare discriminazioni fiscali interne. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Fondi esteri e fisco: vince la libera circolazione dei capitali
Un fondo di investimento statunitense ha impugnato il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di rimborsare parte delle ritenute del 15% applicate sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010. Il fondo lamentava una disparità di trattamento rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'aliquota inferiore (12,5%). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la differenza di tassazione viola il principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 TFUE. I giudici hanno chiarito che le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni non possono giustificare trattamenti discriminatori verso soggetti di Stati terzi e che la comparazione fiscale deve limitarsi alla normativa dello Stato della fonte, senza considerare la tassazione nel Paese di residenza del beneficiario. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Tassazione dei dividendi esteri: stop alle discriminazioni
Un fondo comune di investimento con sede negli Stati Uniti ha richiesto il rimborso delle ritenute del 15% applicate sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2009. Il fondo ha denunciato una discriminazione rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'aliquota inferiore del 12,5%, in violazione della libera circolazione dei capitali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la tassazione dei dividendi esteri non può essere più gravosa di quella interna. I giudici hanno chiarito che il limite del 15% previsto dal trattato bilaterale è solo un tetto massimo e non impedisce l'applicazione di aliquote inferiori per evitare disparità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Fondi pensione esteri: discriminazione fiscale legittima se in black list
Un fondo pensione con sede nelle Isole Cayman ha chiesto il rimborso delle ritenute fiscali applicate sui dividendi ricevuti da una società italiana, sostenendo di subire una discriminazione fiscale rispetto ai fondi italiani esenti. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. Ha stabilito che la violazione della libera circolazione dei capitali non sussiste se il trattamento fiscale differente è giustificato da ragioni imperative di interesse generale. La residenza del fondo in un Paese 'black list', che all'epoca non garantiva un adeguato scambio di informazioni, legittima la maggiore tassazione per assicurare l'efficacia dei controlli fiscali. La presunta discriminazione fiscale fondi pensione esteri è quindi giustificata.
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Conti svizzeri e Fisco: legittimo il raddoppio dei termini
Una contribuente, scoperta tramite la 'lista Falciani' a detenere capitali non dichiarati in Svizzera, riceve un avviso di accertamento per l'anno 2009. L'Agenzia delle Entrate applica il raddoppio dei termini di accertamento, poiché la Svizzera era all'epoca considerata un paradiso fiscale. La contribuente contesta la norma, ritenendola retroattiva e contraria alla libera circolazione dei capitali UE. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando che il raddoppio dei termini di accertamento è una norma procedurale, non retroattiva, e costituisce una restrizione legittima e giustificata dalla necessità di combattere l'evasione fiscale. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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Raddoppio termini accertamento: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, interviene sul tema del raddoppio termini accertamento per capitali detenuti all'estero. Il caso riguarda un avviso di accertamento per l'anno 2004 notificato a un contribuente per maggiori redditi derivanti da attività finanziarie non dichiarate in Svizzera. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: la presunzione legale di evasione introdotta nel 2009 non è retroattiva e non può applicarsi a periodi d'imposta antecedenti. Tuttavia, la norma che prevede il raddoppio dei termini di accertamento, avendo natura procedurale, si applica retroattivamente. Di conseguenza, l'accertamento è legittimo nei termini, ma l'Amministrazione Finanziaria deve provare l'evasione basandosi su presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) e non sulla presunzione legale automatica. La Corte ha inoltre accolto il motivo relativo alle sanzioni, disponendo l'applicazione del trattamento più favorevole (favor rei) previsto dalla normativa successiva.
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Accertamento retroattivo: la Cassazione sui limiti
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di accertamento retroattivo per capitali detenuti all'estero. Con l'ordinanza n. 26372/2025, ha stabilito che la presunzione legale di evasione introdotta nel 2009 non può essere applicata a periodi d'imposta precedenti, come il 2005. Tuttavia, ha confermato la validità retroattiva del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di violazioni che coinvolgono Paesi a fiscalità privilegiata. La Corte ha cassato la sentenza d'appello, rinviando il caso per una nuova valutazione basata non su una presunzione legale, ma su presunzioni semplici che l'Agenzia delle Entrate dovrà provare.
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