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Fondi esteri e fisco: vince la libera circolazione dei capitali

Un fondo di investimento statunitense ha impugnato il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate di rimborsare parte delle ritenute del 15% applicate sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010. Il fondo lamentava una disparità di trattamento rispetto ai fondi italiani, soggetti a un’aliquota inferiore (12,5%). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la differenza di tassazione viola il principio di libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 63 TFUE. I giudici hanno chiarito che le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni non possono giustificare trattamenti discriminatori verso soggetti di Stati terzi e che la comparazione fiscale deve limitarsi alla normativa dello Stato della fonte, senza considerare la tassazione nel Paese di residenza del beneficiario. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.

Riferimento:
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17657 Anno 2023
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Pubblicato il 9 giugno 2026 in Giurisprudenza Tributaria

Il fisco italiano e la tutela degli investitori internazionali

La tassazione dei dividendi distribuiti a soggetti non residenti è da tempo al centro di accesi dibattiti giuridici. Molti investitori stranieri subiscono trattenute fiscali significative che penalizzano i loro rendimenti rispetto ai concorrenti locali. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha affrontato questo tema, confermando che l’applicazione di aliquote discriminatorie contrasta con il principio di libera circolazione dei capitali. Questa tutela si estende anche ai soggetti con sede in Stati extra-europei, garantendo un mercato finanziario più equo e aperto.

La violazione della libera circolazione dei capitali nei dividendi esteri

Il caso trae origine dall’iniziativa di un fondo comune di investimento mobiliare con sede negli Stati Uniti. Questo soggetto deteneva partecipazioni in importanti società di capitali italiane. Tra il 2007 e il 2010, il fondo ha percepito dividendi da tali partecipazioni. L’erario italiano ha applicato su queste somme una ritenuta alla fonte del 15%. Tale trattenuta era conforme a quanto previsto dall’accordo bilaterale contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Stati Uniti.

Tuttavia, nello stesso periodo, i fondi di investimento residenti in Italia beneficiavano di un regime fiscale nazionale di favore. La legge italiana prevedeva per loro un’imposta sostitutiva sul risultato di gestione pari al 12,5%, ridotta in alcuni casi al 5%. Questa evidente disparità di trattamento ha spinto il fondo statunitense a richiedere il rimborso della maggiore imposta subita. L’amministrazione finanziaria ha opposto un silenzio-rifiuto all’istanza del contribuente, dando inizio a una complessa battaglia giudiziaria.

Il confronto tra regimi fiscali nazionali ed esteri

Nei primi gradi di giudizio, i giudici tributari hanno respinto le richieste del fondo estero. Le sentenze di merito sostenevano che la presenza di una convenzione bilaterale escludesse qualsiasi discriminazione. Inoltre, i giudici pretendevano che il fondo straniero dimostrasse l’effettivo svantaggio subito, mettendo a confronto l’intero sistema fiscale italiano con quello statunitense.

La Corte di Cassazione ha censurato questa impostazione. I giudici di legittimità hanno chiarito che la comparazione deve concentrarsi esclusivamente sulla normativa dello Stato della fonte dei redditi. Non si deve estendere l’analisi al quadro normativo del Paese terzo in cui risiede l’investitore. Lo spread tra l’aliquota del 15% applicata al fondo estero e quella del 12,5% prevista per i fondi nazionali costituisce una restrizione ingiustificata.

Le motivazioni della sentenza sulla libera circolazione dei capitali

La Suprema Corte ha fondato la decisione sulla preminenza delle libertà fondamentali dell’Unione Europea. L’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea vieta le restrizioni ai movimenti di capitali non solo tra gli Stati membri, ma anche tra questi ultimi e i Paesi terzi. La cittadinanza o la sede extra-europea dell’investitore non esclude l’applicazione di questa tutela fondamentale.

I trattati bilaterali contro le doppie imposizioni stabiliscono un limite massimo all’aliquota applicabile, ma non impongono di applicare necessariamente tale percentuale se questa risulta discriminatoria. Il giudice nazionale e la pubblica amministrazione hanno il dovere di interpretare le disposizioni convenzionali in modo conforme al diritto europeo. Se l’interpretazione conforme non è possibile, le norme interne o pattizie contrastanti devono essere disapplicate.

Le conclusioni sul diritto al rimborso e la libera circolazione dei capitali

La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante passo avanti per la tutela dei mercati finanziari globali. Accogliendo il ricorso del fondo statunitense, la Corte ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo.

Il giudice del rinvio dovrà ora riesaminare la controversia applicando i principi stabiliti. Sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti per il rimborso, escludendo l’applicazione dell’aliquota maggiorata. Questa decisione conferma che il fisco italiano non può penalizzare gli investitori esteri, consolidando un orientamento che favorisce l’attrattività del sistema economico nazionale.

Perché un fondo di investimento estero ha diritto al rimborso delle ritenute sui dividendi in Italia?
Perché applicare ai fondi esteri una ritenuta d’imposta più alta rispetto a quella prevista per i fondi nazionali costituisce una discriminazione che frena gli investimenti, violando le regole europee.

La convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni può giustificare una tassazione più alta?
No, le convenzioni internazionali non possono essere utilizzate per legittimare restrizioni fiscali che contrastano con i principi fondamentali dell’Unione Europea.

Come si valuta se c’è stata una discriminazione fiscale tra fondi nazionali ed esteri?
La verifica va fatta confrontando esclusivamente le regole fiscali dello Stato in cui sono prodotti i dividendi, senza considerare le tasse applicate nel Paese di origine del fondo.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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