La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo un patteggiamento per reati di riciclaggio e altro, contestava la qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., il ricorso contro la qualificazione giuridica nel patteggiamento è ammesso solo se l'errore del giudice è manifesto o la qualificazione palesemente eccentrica, condizioni non riscontrate nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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