Un imputato, condannato per appropriazione indebita, ha contestato la condanna a risarcire il danno come condizione per ottenere la sospensione condizionale della pena, sostenendo di non poterselo permettere. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: spetta all'imputato, e non al giudice, l'onere di fornire prove concrete e specifiche della propria incapacità economica. In assenza di tale dimostrazione, la condizione del risarcimento resta valida. L'imputato ha quindi perso la causa e deve pagare le spese processuali e una multa.
Continua »