La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore societario contro un sequestro preventivo di 50.000 euro. La somma, provento di una presunta appropriazione indebita, era stata sequestrata dopo che l'amministratore l'aveva incassata come caparra per la vendita di un'imbarcazione, senza restituirla nonostante l'annullamento dell'accordo. L'impugnazione era basata solo sulla mancanza del 'periculum in mora', senza contestare il 'fumus commissi delicti'. La Corte ha stabilito che, non contestando la natura illecita della somma, l'indagato non aveva un interesse concreto all'impugnazione, poiché un eventuale annullamento del sequestro non avrebbe comportato la restituzione del denaro a suo favore, ma a favore della persona offesa.
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