Un imputato, condannato per truffa aggravata e soggetto a confisca per equivalente di 600.000 euro, ha chiesto la revoca di tale misura. La sua richiesta si basava sul fatto che un coimputato, processato separatamente, era stato condannato per truffa semplice, senza l'aggravante, e la sua confisca era stata revocata. L'imputato sosteneva che l'esclusione dell'aggravante dovesse estendersi anche a lui. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la richiesta equivale a una revisione della condanna, non ammessa per ottenere solo un trattamento sanzionatorio meno afflittivo. Il contrasto tra le sentenze riguardava la qualificazione giuridica del fatto, non il fatto storico, e l'articolo 669 c.p.p. non si applica a imputati diversi. La confisca per equivalente è una misura sanzionatoria che colpisce ogni concorrente per l'intero profitto illecito.
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