Un soggetto, condannato per riciclaggio tramite patteggiamento, ha impugnato la confisca per equivalente disposta per l'intero profitto del reato, commesso in concorso con altri. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo, in linea con un recente intervento delle Sezioni Unite, che la confisca per equivalente deve essere limitata alla porzione di profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente, escludendo ogni forma di responsabilità solidale. Il caso è stato rinviato al tribunale per una nuova determinazione dell'importo.
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