Un uomo, condannato per truffa aggravata e continuata, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la somma di 32.950 euro liquidata a favore della vittima a titolo di provvisionale. L'imputato riteneva la cifra eccessiva e sproporzionata rispetto al danno reale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il principio della provvisionale non impugnabile in sede di legittimità. Questo provvedimento provvisorio, infatti, non ha natura definitiva e non passa in giudicato, essendo destinato a essere superato dalla liquidazione finale del danno davanti al giudice civile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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