Il Condannato, ritenuto responsabile del reato di truffa, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la decisione del giudice di merito di non applicare il minimo della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Nel caso specifico, la scelta di superare il minimo edittale è stata giustificata in modo logico attraverso la gravità del fatto, legata al valore del titolo utilizzato per la truffa, e i precedenti penali del soggetto. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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