Un venditore ha intascato il pagamento per la compravendita di un'auto sportiva di lusso, ostacolando poi il passaggio di proprietà al PRA con false denunce. Successivamente, con un gesto fulmineo, ha sottratto le chiavi ed è scappato con il veicolo davanti al compratore per rivenderlo a terzi. La difesa ha sostenuto l'incompatibilità tra i reati contestati, affermando che il trasferimento del bene escludesse la frode o il reato predatorio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna per truffa e furto aggravato. La Corte ha chiarito che il contratto si perfeziona con l'accordo e la consegna, rendendo autonoma la successiva sottrazione del bene.
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