La Corte di Cassazione ha annullato la decisione di una Corte d'Appello che aveva proceduto alla revoca sospensione condizionale della pena di un'imputata. La revoca era stata disposta d'ufficio, nonostante il Pubblico Ministero non avesse impugnato la concessione del beneficio, avvenuta in primo grado in violazione di legge per la presenza di precedenti ostativi. La Suprema Corte ha riaffermato che, in ossequio al principio devolutivo, il giudice d'appello non può revocare d'ufficio il beneficio se non vi è uno specifico motivo di impugnazione sul punto, annullando la sentenza e ripristinando la sospensione della pena.
Continua »