L'Amministratore di Fatto di una società finanziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Il difensore ha impugnato la misura lamentando l'assenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, evidenziando le dimissioni dalle cariche e il tempo trascorso. Nelle more del giudizio di legittimità, la misura custodiale è stata sostituita con quella meno afflittiva dell'obbligo di dimora. Di conseguenza, la difesa ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte Suprema ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo l'assenza di condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, poiché il difetto di interesse è derivato da eventi successivi alla presentazione del ricorso.
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