La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato per furto aggravato. La Corte ha stabilito che, per ottenere la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 c.p., il risarcimento del danno non può limitarsi al solo valore patrimoniale dei beni sottratti, ma deve essere integrale, comprendendo anche il ristoro del danno non patrimoniale (morale) subito dalla vittima.
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