La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.). In un caso di furto, originariamente qualificato come ricettazione, la Corte ha chiarito che la procedibilità da considerare è quella del reato finale, così come riqualificato dal giudice, e non quella dell'accusa iniziale. Pertanto, se un reato procedibile d'ufficio viene derubricato in un reato procedibile a querela, l'imputato può beneficiare della causa estintiva se ha riparato integralmente il danno entro i termini di legge. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per consentire la verifica di tali condizioni.
Continua »