Un uomo, mentre beneficiava di un permesso premio dal carcere, ha commesso un furto in abitazione ai danni di un vicino. Le forze dell'ordine lo hanno trovato in possesso della refurtiva, e l'imputato ha fornito versioni contraddittorie sulla provenienza dei beni. Dopo la condanna nei primi due gradi di giudizio, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e la mancata concessione delle attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il giudizio di legittimità non può rivalutare le prove già esaminate. Inoltre, la commissione del furto in permesso premio dimostra una spiccata pericolosità sociale, giustificando pienamente l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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