Un imputato ricorre in Cassazione lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la Corte d'Appello, pur diminuendo la pena totale, avrebbe ridotto in misura minore l'effetto delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, specificando che il divieto non opera se il giudice di secondo grado modifica la struttura stessa del calcolo della pena, ad esempio individuando un diverso reato come il più grave ai fini della continuazione. In tal caso, l'unico parametro di confronto diventa la pena complessiva finale, che non deve essere superiore a quella precedente.
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