Reato ostativo e Riforma Cartabia: la Cassazione nega le sanzioni sostitutive
Con la sentenza n. 34523 del 2024, la Corte di Cassazione affronta importanti questioni in materia di diritto e procedura penale, soffermandosi in particolare sul concetto di reato ostativo e sulla sua interazione con le nuove sanzioni sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia. La pronuncia chiarisce che la natura di un reato, quale la rapina aggravata, preclude l’accesso a pene alternative, offrendo al contempo spunti sulla validità del riconoscimento fotografico come prova e sulla configurazione del delitto di rapina.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per i delitti di rapina aggravata e furto aggravato. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, riconoscendo le attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti e applicando la continuazione con un precedente delitto di rapina. La condanna definitiva era stata fissata a quattro anni di reclusione oltre a una multa. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, sollevando diverse censure contro la decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato articolava il proprio ricorso su sei motivi principali. In sintesi, lamentava:
- Mancanza e illogicità della motivazione riguardo al riconoscimento fotografico, ritenuto viziato e inaffidabile.
- Violazione di legge sulla responsabilità per la rapina, sostenendo l’assenza dell’elemento soggettivo della minaccia.
- Travisamento della prova riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità.
- Erronea applicazione dell’aggravante della destrezza nel furto.
- Contestazioni sulla riconducibilità del furto all’imputato, sempre in relazione all’identificazione fotografica.
- Il diniego dell’accesso alle nuove sanzioni sostitutive, motivato unicamente sulla base della tipologia di reato contestato.
Il reato ostativo e l’impatto della Riforma Cartabia
Il punto più significativo della decisione riguarda l’impossibilità per l’imputato di accedere alle sanzioni sostitutive. La Corte spiega che la richiesta, peraltro tardiva, non poteva essere accolta. La rapina aggravata rientra nel novero dei reati ostativi previsti dall’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario. La Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), modificando l’art. 59 della L. 689/1981, ha esplicitamente incluso tali reati tra quelli che precludono la sostituzione della pena detentiva.
La difesa sosteneva l’irragionevolezza di questa preclusione automatica, ma la Cassazione ha chiarito la ratio della norma. L’obiettivo del legislatore era coordinare il sistema delle sanzioni sostitutive con le preclusioni già esistenti per i benefici penitenziari, evitando elusioni. Sebbene la Riforma abbia ampliato la soglia di pena sostituibile (fino a quattro anni), ha contemporaneamente irrigidito le condizioni soggettive per i reati più gravi.
La Valutazione delle Prove: Il Riconoscimento Fotografico
In merito alle censure sulla prova, la Corte ha ribadito il suo consolidato orientamento. Il riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini, pur non essendo una formale ricognizione di persona (art. 213 c.p.p.), costituisce una prova atipica pienamente utilizzabile (art. 189 c.p.p.). La sua efficacia probatoria non deriva dalle modalità formali, ma dall’attendibilità della deposizione del testimone che, in dibattimento, conferma l’identificazione e la certezza con cui l’ha compiuta. Nel caso di specie, la testimonianza della cassiera, che aveva riconosciuto con assoluta certezza il rapinatore, è stata ritenuta fondamento sufficiente per la condanna.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato e in parte generico. I giudici hanno sottolineato come molti motivi fossero una mera riproposizione di censure già respinte dalla Corte d’Appello con motivazioni adeguate. In particolare, è stato stabilito che:
- Minaccia implicita: La minaccia, elemento costitutivo della rapina, non deve essere necessariamente esplicita. Il comportamento dei rapinatori, che si erano posizionati in modo da impedire la fuga alla vittima intimandole di consegnare il denaro, è stato ritenuto idoneo a coartare la sua volontà, integrando una minaccia implicita.
- Danno patrimoniale: L’attenuante del danno di lieve entità è stata correttamente negata, poiché un importo di 500 euro non può essere considerato “pressoché irrisorio”.
- Preclusione per reato ostativo: La decisione sul diniego delle sanzioni sostitutive è stata ritenuta corretta. La natura di reato ostativo della rapina aggravata costituisce una preclusione soggettiva che opera a prescindere dal bilanciamento delle circostanze. Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti, infatti, rileva solo quoad poenam (ai fini della determinazione della pena), ma non incide sulla qualificazione giuridica del reato e sulle conseguenze che ne derivano, come l’esclusione dai benefici.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce principi fondamentali del diritto penale e processuale. In primo luogo, consolida il principio per cui la gravità del titolo di reato (il c.d. reato ostativo) ha un effetto preclusivo assoluto sull’accesso a determinate misure alternative, anche nell’ambito della nuova disciplina delle sanzioni sostitutive. In secondo luogo, riafferma la piena dignità probatoria del riconoscimento fotografico, la cui valutazione è rimessa al libero e motivato apprezzamento del giudice. Infine, conferma una visione sostanziale del delitto di rapina, in cui la coartazione della volontà della vittima può derivare anche da comportamenti implicitamente minacciosi.
Un reato ostativo permette l’accesso alle sanzioni sostitutive previste dalla Riforma Cartabia?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la rapina aggravata, essendo un reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, preclude l’accesso alle sanzioni sostitutive, come esplicitamente previsto dalla nuova formulazione dell’art. 59 della L. 689/1981 introdotta dalla Riforma Cartabia.
Il riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini ha valore di prova nel processo?
Sì. Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, il riconoscimento fotografico è una prova atipica (art. 189 c.p.p.) pienamente utilizzabile. La sua forza probatoria non dipende dalle modalità formali con cui è eseguito, ma dall’attendibilità della testimonianza di chi lo ha effettuato e dalla certezza confermata in dibattimento.
Il bilanciamento delle circostanze attenuanti può far venir meno la natura di reato ostativo?
No. La Corte ha specificato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) influisce solo sulla determinazione della pena finale (giudizio quoad poenam), ma non modifica la qualificazione giuridica del reato. Pertanto, un reato rimane ostativo a prescindere dal fatto che le attenuanti siano state ritenute prevalenti o equivalenti alle aggravanti.