L'Imputato, condannato per furto in abitazione, ha presentato ricorso lamentando la violazione del Diritto di difesa. La contestazione riguardava lo svolgimento dell'udienza in presenza durante il periodo dell'emergenza sanitaria, sostenendo che dovesse invece svolgersi in forma scritta. Inoltre, la difesa lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e un calcolo della pena troppo severo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che nel periodo specifico (settembre 2021) le norme emergenziali sulla trattazione scritta erano sospese. La Corte ha inoltre confermato che il Diritto di difesa è stato rispettato poiché l'avvocato ha comunque depositato conclusioni scritte regolarmente valutate dal giudice. Infine, ha ribadito la discrezionalità del giudice nel negare le attenuanti in presenza di precedenti penali significativi.
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