Un uomo, condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha contestato la quantificazione della sua pena. La Corte d'Appello, pur riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche, non aveva applicato la massima riduzione di un terzo. La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando un importante principio sul bilanciamento delle circostanze: il giudice, anche quando le attenuanti prevalgono, non è obbligato a ridurre la pena nella misura massima. Egli conserva un potere discrezionale e può applicare uno sconto inferiore, purché la sua decisione sia ben motivata in base alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. La condanna a sette anni e nove mesi è stata quindi confermata.
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