Un uomo, condannato per truffa a sette mesi di reclusione, ha impugnato la sentenza contestando la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. Il ricorrente sosteneva di essere in gravi difficoltà economiche e che i giudici avrebbero dovuto accertare la sua reale capacità finanziaria prima di imporre tale obbligo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il tribunale non deve compiere indagini d'ufficio sul patrimonio del condannato, a meno che non emergano prove concrete di assoluta impossibilità di pagare. Nel caso specifico, l'uomo lavorava nel settore immobiliare e frequentava una palestra costosa, elementi incompatibili con lo stato di indigenza dichiarato. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente dovrà pagare le spese processuali e risarcire la vittima.
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