Un uomo, condannato per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale, ricorre in Cassazione dopo che la Corte d'Appello, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato la sua pena escludendo un'aggravante. Lamenta la mancata concessione d'ufficio delle attenuanti generiche. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, poiché la questione delle attenuanti era già stata decisa in via definitiva in un precedente giudizio di legittimità, stabilendo un chiaro limite al potere del giudice nel giudizio di rinvio.
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