Un conducente ha causato un incidente stradale in orario notturno, invadendo la corsia opposta e collidendo con due auto. Il suo tasso alcolemico era di 2,16 g/l, configurando il reato di `guida in stato di ebbrezza` aggravata, e cinque persone sono rimaste ferite. La Corte d'Appello aveva già revocato la confisca del veicolo. Il conducente ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'affidabilità del prelievo ematico (provette senza sigillo), il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la validità dell'accertamento alcolemico e la gravità della condotta, escludendo la particolare tenuità e le attenuanti.
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