L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la condanna per il delitto di furto aggravato. La difesa ha lamentato un vizio di motivazione per l'eccessiva quantificazione della pena e per il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito avevano già quantificato la sanzione nel minimo edittale, escludendo l'aggravamento per la recidiva. Tuttavia, la Corte di merito ha negato le attenuanti generiche evidenziando la professionalità criminale dell'autore del furto, i suoi numerosi precedenti specifici e una confessione tardiva resa solo dopo la scoperta di prove schiaccianti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la piena legittimità del calcolo della sanzione e condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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