L'Imputato, condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto un concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale. La Corte di appello ha recepito l'accordo, riducendo la pena. Successivamente, L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi vizio o questione di merito, compresa la valutazione sulle cause di proscioglimento d'ufficio. L'unica eccezione riguarda l'applicazione di una pena illegale o vizi nella formazione della volontà delle parti. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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