La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina aggravata e lesioni. L'imputato, insieme a un complice, aveva sottratto un portafoglio a una vittima; durante l'inseguimento, il complice aveva colpito l'amico della vittima. La difesa contestava la prova della rapina e il concorso morale dell'imputato, sostenendo una partecipazione minima. La Cassazione ha confermato la condanna, ribadendo che il ricorso non affrontava adeguatamente le motivazioni della Corte d'Appello. Ha inoltre sottolineato che, in caso di **concorso anomalo nel reato**, un partecipante risponde anche del reato più grave commesso dal complice, se questo era un prevedibile sviluppo dell'azione iniziale. L'imputato è stato condannato alle spese processuali.
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