Un marito separato ha promosso opposizione a precetto contro la richiesta della ex moglie di oltre ventiduemila euro per spese di mantenimento arretrate. Il giudice di secondo grado ha ridotto la somma dovuta a circa seimilacinquecento euro. Tuttavia, ha compensato le spese legali per due terzi e ha posto il restante terzo a carico del marito. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'ingiusta condanna alle spese. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che il debitore vittorioso, il quale ottiene una notevole riduzione del credito preteso, non può essere condannato a pagare le spese di lite alla controparte. Il giudice può compensare le spese, ma non addebitarle alla parte vittoriosa. La Corte ha quindi condannato la creditrice al rimborso delle spese residue.
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