Due cittadini affrontano un'opposizione all'esecuzione per contestare un atto di precetto relativo a un obbligo di fare. Dopo la conferma del rigetto da parte della Corte d'Appello, i debitori notificano il ricorso in Cassazione il 16 ottobre 2020. La Suprema Corte dichiara il ricorso del tutto inammissibile per tardività. Il termine lungo per impugnare la sentenza scadeva il 18 settembre 2020, calcolando unicamente la sospensione straordinaria legata all'emergenza pandemica Covid-19. I ricorrenti hanno erroneamente considerato anche la pausa estiva delle attività giudiziarie. La legge stabilisce chiaramente che la sospensione feriale dei termini non si applica mai alle cause di esecuzione forzata. A causa di questo ritardo, i giudici confermano l'inammissibilità del ricorso e condannano i debitori al pagamento delle spese legali, oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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