Una cittadina ha contestato un estratto di ruolo relativo a cartelle esattoriali per contributi INPS omessi, sostenendo la prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse ad agire, poiché non erano seguiti atti esecutivi alla regolare notifica delle cartelle. La Corte di Cassazione, esaminando la questione della impugnazione estratto di ruolo, ha rilevato una recente norma interpretativa (Art. 3-bis d.l. 146/2021) che chiarisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza di atti esecutivi. Poiché la stessa questione era già stata rimessa alle Sezioni Unite, la Cassazione ha deciso di rimettere il caso alla sezione semplice per un approfondimento, non ritenendo i presupposti per una decisione in sede camerale.
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