Un automobilista ha impugnato un fermo amministrativo disposto sul proprio veicolo per sanzioni stradali non pagate a diversi enti locali. Il debitore contestava la mancata notifica delle cartelle e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Il giudice di pace ha annullato il vincolo sull'auto per vizi procedurali, ma non ha accertato l'estinzione del debito, compensando le spese legali. I giudici d'appello e la Corte di Cassazione hanno confermato la decisione, respingendo le pretese del cittadino. La Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di più crediti contestati, il debitore ha l'onere specifico di provare la data iniziale di inerzia della pubblica amministrazione per ciascuna pretesa. La parziale vittoria giustifica la compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
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