Un debitore ha impugnato in Cassazione la sentenza di appello che respingeva la sua opposizione all'esecuzione forzata. Il ricorso è stato però notificato oltre il termine perentorio di sei mesi, pur considerando la sospensione straordinaria per l'emergenza sanitaria. Il debitore sosteneva che spettasse anche la sospensione feriale dei termini estiva, ritenendola applicabile a tutti i giudizi di legittimità. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi, chiarendo che le controversie esecutive sono escluse dalla pausa estiva in ogni grado di giudizio, compresa la Cassazione. L'esenzione dipende infatti dalla materia trattata e non dall'organo giudicante. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il debitore alle spese legali, escludendo tuttavia la condanna per lite temeraria.
Continua »