La Corte di Cassazione ha ribadito che nel giudizio di opposizione all'esecuzione forzata presso terzi, il terzo pignorato riveste sempre la qualifica di litisconsorzio necessario. Nel caso esaminato, una debitrice si era vista annullare la sentenza di primo grado favorevole a causa della mancata citazione del terzo, venendo però condannata alle spese del grado di appello. La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese, chiarendo che in caso di nullità rilevata d'ufficio per difetto di integrità del contraddittorio, il giudice non può applicare il mero criterio della soccombenza, ma deve individuare la parte che ha effettivamente dato causa all'errore processuale.
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