Una società immobiliare, terza acquirente di un immobile ipotecato, ha proposto opposizione all'esecuzione forzata avviata da una società di gestione crediti. La ricorrente lamentava diverse irregolarità, tra cui il difetto di prova della cessione del credito e il superamento del limite di finanziabilità del mutuo. Dopo i rigetti nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero procedimento. La Suprema Corte ha stabilito che, nelle opposizioni esecutive contro il terzo proprietario, sussiste un litisconsorzio necessario che include anche il debitore originario o la sua curatela fallimentare. Poiché tale soggetto non era stato coinvolto, la sentenza è stata cassata con rinvio per integrare il contraddittorio.
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