Un uomo condannato in via definitiva presenta una istanza di revisione per annullare la propria condanna. La Corte di Appello dichiara inammissibile la richiesta. Il difensore del condannato propone quindi ricorso per cassazione, ma agisce senza aver ricevuto una procura speciale dal proprio assistito. La Corte di Cassazione conferma l'inammissibilità dell'impugnazione. La legge consente solo all'imputato, e non al condannato definitivo, di farsi rappresentare dal difensore privo di mandato specifico per atti straordinari. La revisione rappresenta infatti un diritto strettamente personale del condannato. L'avvocato privo di delega specifica non ha il potere autonomo di impugnare l'esito negativo. Il ricorrente perde la causa e subisce la condanna alle spese processuali, oltre a dover versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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