Due soggetti, L'Imputato A e L'Imputata B, hanno presentato un ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di Cassazione. Questa sentenza aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi precedenti perché sottoscritti personalmente e non dal difensore, violando l'art. 613 c.p.p. I ricorrenti sostenevano un errore percettivo della Corte, affermando che il ricorso era stato proposto dal loro avvocato. La Suprema Corte ha però dichiarato inammissibile anche questo ricorso straordinario, confermando che l'atto non era stato correttamente sottoscritto dal difensore. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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