Un privato cittadino ha concordato una pena pecuniaria con il Pubblico Ministero mediante patteggiamento per reati edilizi e violazioni antisismiche. Il Tribunale ha applicato la pena concordata, omettendo tuttavia di disporre la sanzione accessoria per l'abbattimento del manufatto illegale. Il Procuratore Generale ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando che l'ordine di demolizione rappresenta una statuizione obbligatoria per legge, sottratta alla volontà delle parti. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'accusa, confermando che il giudice deve sempre imporre la rimozione delle opere abusive, anche in presenza di un accordo sulla sanzione principale. I giudici di legittimità hanno pertanto annullato parzialmente la sentenza impugnata e hanno ordinato direttamente la distruzione delle strutture abusive.
Continua »