Una società di capitali ha impugnato un avviso di accertamento relativo a incongruenze contabili emerse in sede di controllo. Dopo una sentenza d'appello sfavorevole, la contribuente ha presentato ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, provvedendo al pagamento integrale del debito e impegnandosi a rinunciare alla lite. La Suprema Corte, verificata la documentazione e la regolarità dei versamenti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stabilendo che la definizione agevolata assorbe anche le spese processuali.
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