Una terza parte estranea a un procedimento penale aveva proposto ricorso contro il sequestro di somme di denaro, rivendicandone la proprietà. Successivamente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha effettuato una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda, poiché la causa di inammissibilità era riconducibile a una sua scelta volontaria.
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