La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1551/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata avverso una sentenza di "concordato in appello". La Corte ha ribadito che, dopo l'accordo tra le parti sulla pena, il ricorso per cassazione è consentito solo per vizi specifici legati alla formazione della volontà, al consenso del PM o a una pronuncia difforme dall'accordo. Non è possibile, invece, sollevare questioni di merito rinunciate con l'accordo, come la mancata applicazione dell'obbligo di proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.). Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Continua »