Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, reintrodotto nel nostro ordinamento con la legge n. 103 del 2017, rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza strategica. Esso consente alle parti di accordarsi sull’accoglimento di alcuni motivi di appello, con eventuale rideterminazione della pena, rinunciando ad altri. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti invalicabili del ricorso avverso una sentenza che recepisce tale accordo, chiarendo quali contestazioni diventano improponibili.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Catania. In secondo grado, la Corte d’appello accoglieva la richiesta di concordato in appello (ex art. 599-bis c.p.p.) avanzata da cinque imputati, riformando parzialmente la prima decisione e rideterminando la pena sulla base dell’accordo raggiunto.
Nonostante l’accordo, gli stessi imputati proponevano ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni:
- La mancata esclusione di una circostanza aggravante e la mancata applicazione di un’attenuante.
- La richiesta di proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p.
- La presunta omissione, da parte della Corte d’appello, della valutazione sulla sussistenza del reato e delle aggravanti contestate.
In sostanza, i ricorrenti tentavano di rimettere in discussione il merito della vicenda processuale, nonostante avessero precedentemente trovato un accordo sull’esito dell’appello.
La Logica del Concordato in Appello e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, fornendo una chiara lezione sul funzionamento e sugli effetti preclusivi del concordato in appello. La Suprema Corte ha sottolineato che aderire a questa procedura comporta una rinuncia implicita ai motivi di appello non inclusi nell’accordo. Di conseguenza, non è possibile, in un secondo momento, tentare di far valere proprio quelle questioni che sono state oggetto di rinuncia.
Il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi molto specifici, che attengono alla validità dell’accordo stesso, quali:
- Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
- Problemi relativi al consenso prestato dal Procuratore Generale.
- Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo pattuito.
Qualsiasi doglianza che riguardi il merito della condanna, come la valutazione delle prove, la sussistenza di aggravanti o la mancata applicazione di attenuanti, esula da questo perimetro e risulta, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato (ius receptum): l’accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati. L’effetto devolutivo dell’impugnazione, combinato con la rinuncia delle parti, preclude al giudice di secondo grado, e di conseguenza a quello di legittimità, di esaminare i motivi rinunciati. Questo vale anche per le questioni rilevabili d’ufficio, come le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La scelta di concordare la pena implica l’accettazione del giudizio di colpevolezza e impedisce di rimetterlo in discussione.
La Cassazione ha evidenziato come le richieste dei ricorrenti – riesaminare circostanze, valutare prove o disporre il proscioglimento – fossero in netto contrasto con la natura stessa del concordato in appello. Tale istituto ha una funzione deflattiva e si fonda sul potere dispositivo delle parti, le quali scelgono consapevolmente di definire il processo in un certo modo, accettandone le conseguenze. Permettere un successivo ricorso sui punti rinunciati vanificherebbe la ratio della norma. Inoltre, alcuni ricorsi sono stati giudicati inammissibili anche per la loro genericità, poiché non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con fermezza la natura tombale del concordato in appello rispetto alle questioni di merito. Gli imputati che scelgono questa via devono essere consapevoli che stanno compiendo una scelta processuale definitiva, che preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso per Cassazione. La decisione della Suprema Corte rafforza la stabilità delle sentenze concordate e la certezza del diritto, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria per aver proposto un’impugnazione senza possibilità di accoglimento. La lezione è chiara: il patteggiamento in appello è un punto di non ritorno sul merito della controversia.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza che recepisce un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi strettamente limitati che riguardano la formazione e la validità dell’accordo (come vizi della volontà o dissenso del PM), oppure se la sentenza si discosta da quanto pattuito. Non è possibile contestare questioni di merito che sono state oggetto di rinuncia con l’accordo stesso.
Se si accetta un concordato in appello, si rinuncia a far valere eventuali cause di proscioglimento?
Sì. Secondo la Corte, la richiesta di concordato sulla pena è incompatibile con la pretesa di un proscioglimento nel merito. Accettando l’accordo, la parte rinuncia a contestare la colpevolezza e, di conseguenza, anche a far valere le cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., che il giudice non è tenuto a motivare di non aver applicato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente. La sentenza impugnata diventa definitiva.