La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46021/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava la mancata valutazione di una proposta di concordato in appello. La Corte ha stabilito che la proposta, per avere rilevanza processuale, deve essere preventivamente concordata con il Procuratore generale; l'invio della stessa alla sola cancelleria del giudice, senza il consenso del PM, la rende un atto inefficace. La decisione sottolinea come l'onere di avviare l'interlocuzione con l'accusa gravi esclusivamente sulla difesa.
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