La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da due imputati che, dopo aver stipulato un Concordato in appello, contestavano la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha stabilito che l'accordo sulla pena, comportando la rinuncia ai motivi di gravame, limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati. Di conseguenza, il magistrato non è tenuto a motivare l'assenza delle cause di proscioglimento previste dall'articolo 129 c.p.p., poiché la rinuncia delle parti opera come una preclusione processuale insuperabile.
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